Il Tribunale di Treviso segue la Cassazione: il mandato ANIA legittima l’assicuratore del responsabile a rappresentare in giudizio quello del “veicolo utilizzato” dal danneggiato

Il Tribunale di Treviso segue la Cassazione: il mandato ANIA legittima l’assicuratore del responsabile a rappresentare in giudizio quello del “veicolo utilizzato” dal danneggiato
28 Febbraio 2018: Il Tribunale di Treviso segue la Cassazione: il mandato ANIA legittima l’assicuratore del responsabile a rappresentare in giudizio quello del “veicolo utilizzato” dal danneggiato 28 Febbraio 2018

Il conducente di un autoveicolo cita in giudizio l’impresa che assicura per la r.c. auto il veicolo che aveva tamponato quello che stava conducendo, causandogli un trauma da “colpo di frusta”. In luogo dell’impresa convenuta, quale suo rappresentante processuale, si costituisce l’impresa che assicurava il veicolo condotto dal danneggiato (e che questi avrebbe potuto convenire, come previsto dall’art. 149 del Codice delle assicurazioni private). L’attore contesta il difetto di legittimazione di quest’ultima impresa e ne chiede addirittura l’estromissione dal giudizio. Il Tribunale di Treviso, con la sentenza n. 2287/2017, si è uniformato all’insegnamento della Corte di Cassazione (sentenza n. 20408/2016) ed ha respinto l’eccezione. Il Giudice trevigiano ha osservato che il “mandato irrevocabile con rappresentanza” conferito dalla prima impresa alla seconda, il cui testo era conforme a quello elaborato dall’ANIA (Associazione Nazionale Imprese di Assicurazione), attribuiva a quest’ultima “il potere di agire in nome e per conto” della prima “”sia in fase stragiudiziale sia in fase giudiziale”, per compiere le attività necessarie “per la gestione e la liquidazione dei danni da sinistri rientranti nell’ambito di applicazione degli articoli 141 e 149 del Codice delle assicurazioni”. Il Tribunale rilevava, inoltre, che “l’art. 149 d. lgs. n. 209/2005” citato dal suddetto mandato “comprende anche il sinistro oggetto di causa, poiché il danno biologico permanente non supera la percentuale del 9%”. L’ovvia conseguenza era che, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 77 c.p.c., il predetto mandato con rappresentanza legittimava la mandataria a costituirsi in giudizio in luogo della mandante. Si trattava di una conclusione obbligata, perché ovvia, e tuttavia di rilevante interesse, poiché in passato non erano mancate decisioni di segno opposto, fondate su motivazioni tanto elaborate, quanto immaginifiche. E’, poi, degno di nota che la medesima sentenza, uniformandosi alle conclusioni esposte da due conformi cc.tt.uu. medico-legali, ha escluso la sussistenza di un danno patrimoniale “da perdita dei compensi” di “giocatore di rugby professionistico”, per il quale l’attore aveva proposto specifica domanda.

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